La fondazione

Lo statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita in Roma una Fondazione di Ricerca in Urologia denominata “FONDAZIONE SIU UROLOGIA – ONLUS”.

Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Il fine della Fondazione è la ricerca scientifica di base, clinica ed avanzata in Urologia.

A tale scopo la Fondazione può:

  • promuovere e condurre attività di studio e di ricerca in Urologia; in particolare, attività di ricerca di laboratorio e clinica, servizi e formazione nel settore dell’urologia e dei servizi correlati finalizzati allo studio e allo sviluppo dell’urologia; nello specifico potrà: svolgere attività di ricerca clinica ed applicata nel settore di cui al comma precedente; partecipare a programmi europei e nazionali di ricerca creando le condizioni favorevoli per imprese di servizi nel campo dell’urologia e sue applicazioni; realizzare attività di Alta formazione nell’ambito del settore di attività descritto nel precedente comma;
  • sviluppare i rapporti con altri centri di cultura e con i competenti enti pubblici, italiani e stranieri al fine di promuovere l’attività della Fondazione;
  • promuovere lo sviluppo di ogni iniziativa tesa all’acquisizione di fondi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;
  • istituire borse di studio e premi per la ricerca urologica, amministrare i beni di cui abbia la disponibilità;
  • compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo della Fondazione;
  • promuovere la pubblicazione e divulgazione di opere scientifiche e culturali in ambito urologico. Le attività sopra descritte potranno essere svolte sia in Italia che all’estero. E’ fatto inoltre divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come impone la lettera c) dell’art. 10 del D.lgs n.460/97.

La Fondazione si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l’altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

Art. 3 – Sede

La Fondazione ha sede presso quella del Socio Fondatore Società Italiana di Urologia (S.I.U), attualmente in Roma, Via Giovanni Amendola, 46. La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza.

Via Giovanni Amendola 46 – 00185 Roma | Tel: +39 0686202637 – Fax: +39 0686325073 | P.I. e C.F.: 09223251001

Art. 4 – Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Onlus operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Art. 5 – Soci Fondatori e Sostenitori

Tutti i Soci devono condividere le finalità della Fondazione. È Socio Fondatore la Società Italiana di Urologia (S.I.U).

Possono divenire Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che corrispondano alla Fondazione contributi di particolare entità.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione a sua volta costituito dalla somma iniziale di Euro 52.000,00 conferita all’atto della costituzione dal Fondatore;
  • dai beni mobili ed immobili ricevuti per eredità, legato o donazioni, ivi comprese le partecipazioni in società esercenti attività d’impresa nonché dai frutti naturali e civili derivati dai beni ricevuti a tale titolo;
  • da lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali, anche ai sensi e per gli effetti della legge

2 agosto 1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;

  • dalle elargizioni o contributi conferiti o versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempreché i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall’articolo 2);
  • dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d’amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7 – Entrate

Per l’adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone del- le seguenti entrate: – proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente; – ogni eventuale contributo ed elargizione del fondatore o di terzi; proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’art.2.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:

Via Giovanni Amendola 46 – 00185 Roma | Tel: +39 0686202637 – Fax: +39 0686325073 | P.I. e C.F.: 09223251001

Il Consiglio di Amministrazione composto da:

    1. il Presidente
    2. il Segretario
    3. il Tesoriere

L’Organo di Controllo Interno, se nominato.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 3 (tre) membri, nominati dal Socio Fondatore. I membri durano in carica per 4 (quattro ) esercizi e scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza inviare formale giustifica, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere quali dimissioni, revoca per incompatibilità o ineleggibilità, permanente impedimento o decesso, si dovrà provvedere, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo della Fondazione, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Sostituto viene nominato dal Presidente e dal legale rap- presentante del Socio Fondatore, previa consultazione rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e degli organi di riferimento del Socio Fondatore. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 10 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta l’anno, ovvero quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o su specifica richiesta del Socio Fondatore. L’avviso di con- vocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un solo giorno. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei vo- tanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Potranno partecipare altresì altri soggetti invitati dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente e/o ad altro membro del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio provvede a:

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– deliberare le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;

  • approvare i piani di lavoro della Fondazione;
  • approvare, modificare, revocare i regolamenti della Fondazione;
  • disporre l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza d’investimenti;
  • approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • deliberare l’accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi, nonché l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;
  • deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Art.12 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Socio fondatore nella persona del Consigliere titolare dell’Ufficio Ricerca p.t. della S.I.U ed in ragione di tale carica. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Adotta, inoltre, i provvedimenti d’urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne svolge le funzioni il Segretario. In caso di dimissioni o di impossibilità di qualsivoglia natura ad espletare il mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Socio fondatore secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, vigente di tempo in tempo, predisposto dal Socio fondatore. Il Segretario organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e, partecipando a queste, registra la presenza dei membri, collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, redige e conserva i verbali e i rapporti prescritti dal Presidente. Per il disbrigo del lavoro di Segreteria e per le attività organizzative più complesse si può avvalere anche dell’opera di persone estranee all’Associazione, i cui compiti e le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Socio fondatore secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, vigente di tempo in tempo, predisposto dal Socio fondatore. Al Tesoriere spettano i compiti della gestione finanziaria della Fondazione provvedendo a:

a) introitare tutte le somme derivanti alla Fondazione in ragione della sua attività; b) eseguire i pagamenti su mandato del Presidente; c) proporre al Consiglio di Amministrazione, la bozza di bilancio e della relazione

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finanziaria annuale sull’attività; d) tenere l’inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione.

Art. 15 – Organo di Controllo Interno

Il Controllo può essere svolto dal Collegio Sindacale ovvero da un Revisore Unico. Spetta al Comitato Esecutivo del Socio Fondatore scegliere se far esercitare la funzione di Controllo ad un unico soggetto ovvero ad un Collegio. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Socio Fondatore che provvede, altresì, a designare il Presidente. I Sindaci ovvero il Revisore Unico restano in carica per due esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Tutti i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore Unico devono essere iscritti nel registro istituito presso il MEF. Il Collegio Sindacale ovvero il Re- visore Unico vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Compete all’Organo di Controllo Interno il controllo della corretta gestione delle risorse finanziarie, della Fondazione e della regolare tenuta della contabilità.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le spese relative all’attività di carica saranno rimborsate.

Art. 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno prece- dente l’esercizio di riferimento, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell’organizzazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dal la legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno due dei suoi componenti, e con l’approvazione del Socio Fondatore.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Le disposizioni di modifica degli artt. 9,12,13 e 14 concernenti la durata e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avranno efficacia a partire dalla prossima elezione e nomina dei membri del Comitato Esecutivo del Socio fondatore S.I.U. e non determinano, dunque, la decadenza degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in applicazione delle precedenti disposizioni statutarie qui modificate, i quali mantengono la carica e i poteri- salvo dimissioni o revoca- fino all’insediamento del nuovo organo amministrativo.

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Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


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